Art. 1.

      1. In caso di recesso dal rapporto di lavoro pubblico nei confronti dei dirigenti medici e veterinari, il parere conforme del comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è obbligatorio e non si applica il disposto del medesimo articolo 22, che prevede che il provvedimento sia comunque adottato qualora il citato parere non sia reso nei termini ivi stabiliti.